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Cosa significa optare per la contabilità presso terzi? Chi lo può fare? E ancora: quali implicazioni determina l’opzione nei vari adempimenti in materia di IVA? Diciamo innanzitutto che la contabilità presso terzi (prevista dall’art. 1, comma 3 del DPR 100/1998) NON è un modo per differire il pagamento dell’IVA. Ma allora che cosa è?
La “Contabilità presso a terzi” è un’opzione, esercitabile dai soli contribuenti mensili che abbiano affidato a terzi (CED, commercialista, associazione di categoria, etc..) la tenuta della propria contabilità, che consente di effettuare il calcolo della liquidazione periodica dell’IVA con riferimento all’imposta esigibile e detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel secondo mese precedente.

L’esercizio dell’opzione non comporta in alcun modo un differimento dei termini di registrazione, nè tantomeno dell’esigibilità dell’imposta, ma soltanto l’applicazione di una diversa base di calcolo per la determinazione della liquidazione periodica IVA.
L’opzione, che non è applicabile in corso d’anno (a meno che non si tratti di un soggetto che inizia l’attività , intendendo come tale l’apertura della partita IVA), ha validità minima di un anno e resta valida sino a revoca.
I contribuenti che esercitano l’opzione in sede di inizio attività devono utilizzare come base di calcolo, sia per la prima che per la seconda liquidazione periodica mensile,  i dati relativi alle operazioni registrate nel primo mese di attività.
Per i contribuenti già in attività che esercitano l’opzione ad inizio anno, invece, la base di calcolo della prima liquidazione periodica con il nuovo regime dipende dalla periodicità IVA dell’anno precedente:

  • coloro che anche nell’anno precedente erano mensili devono effettuare il calcolo della liquidazione di gennaio sulla base delle operazioni registrate nel mese di dicembre dell’anno precedente, ancorché analogo ammontare sia già stato liquidato in relazione all’ultima liquidazione mensile dell’anno precedente.
  • coloro che nell’anno precedente erano trimestrali, invece, devono utilizzare come base di calcolo, sia per la prima che per la seconda liquidazione periodica del nuovo regime, i dati relativi alle operazioni registrate nello stesso mese di gennaio dell’anno in cui hanno effettuato l’opzione.
In qualsiasi ipotesi si trovi il contribuente, quindi, non rinvierà in alcun modo il versamento dell’IVA periodica, ma si limiterà solo ad effettuare le liquidazioni mensili con un diverso criterio di calcolo.
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta sono quelli relativi al mese di liquidazione (ad esempio se il 16 aprile si sta versando quanto dovuto per la liquidazione del mese di marzo, calcolata sulla base delle registrazioni effettuate a febbraio, bisogna utilizzare il codice tributo 6003).
Acconto IVA
Il contribuente che ha optato per la contabilità presso terzi può scegliere di determinare l’acconto IVA applicando:
  • il metodo storico: pari al 88% dell’imposta dovuta in base alla liquidazione effettuata per il mese di dicembre dell’anno precedente, sulla base delle operazioni relative al mese di novembre dell’anno precedente;
  • il metodo alternativo: pari a 2/3 dell’imposta dovuta in base alla liquidazione da effettuare per il mese di dicembre dell’anno in corso, riferita alle operazioni relative al mese di novembre dello stesso anno.
Dichiarazione annuale IVA
In sede di dichiarazione annuale, il contribuente che ha optato per la contabilità presso terzi deve, in ogni caso, effettuare il conguaglio tra:
  • l’IVA liquidata con i criteri ordinari (IVA esigibile e IVA detraibile dell’anno solare)   e
  • l’IVA già liquidata applicando la “contabilità presso terzi” (versamenti indicati quadro VH riportati al rigo VL29).
Solo l’eventuale credito IVA risultante dal conguaglio effettuato in sede di dichiarazione annuale, potrà essere riportato nell’esercizio successivo.
Rimborsi IVA infrannuali
Ai fini della determinazione dell’eccedenza trimestrale rimborsabile, occorre fare riferimento alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento, senza tenere conto dello sfasamento temporale che influenza le liquidazioni mensili (Risoluzione 6/E del 11.01.2011).
Stampa liquidazioni periodiche sui registri IVA
I registri IVA continuano ad essere stampati sulla base delle operazioni registrate nel periodo di riferimento. Considerata la particolare base di calcolo adottata per la determinazione della liquidazione periodica, è opportuno che il riporto del prospetto di calcolo della liquidazione venga preceduto dalla dicitura: “Contabilità presso terzi – mese di riferimento delle registrazioni _____”
che riporterà il periodo considerato per il conteggio della liquidazione (mese precedente rispetto a quello di riferimento della stampa del registro IVA)
ERRORI comuni da evitare:
  • omettere il calcolo dell’IVA dovuta per la prima liquidazione IVA dopo l’ingresso nel nuovo regime;
  • utilizzare i codici tributo riferiti al mese di registrazione anziché di liquidazione;
  • omettere il versamento dell’eventuale conguaglio IVA annuale, nella convinzione che con il versamento della liquidazione di gennaio dell’anno successivo (operazioni registrate a dicembre) si sia già versata tutta l’IVA dovuta.

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